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Grande Orient
Della Svizzera

Saggezza, forza, bellezza

Insieme per il progresso dell’umanità

Dichiarazione universale dei diritti umani

droits-de-homme

Preambolo

Considerando che il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo
della giustizia e della pace nel mondo,

Considerando che l’inosservanza e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che hanno oltraggiato la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dalla paura e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione della gente comune,

Considerando che è essenziale che i diritti umani siano protetti dallo Stato di diritto se non si vuole che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima risorsa, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione,

Considerando che è essenziale incoraggiare lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni,

considerando che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e migliori standard di vita in una più ampia libertà,

Considerando che gli Stati membri si sono impegnati a realizzare, in cooperazione con le Nazioni Unite, la promozione del rispetto e dell’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

considerando che una comprensione comune di questi diritti e libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questo impegno,

l’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come standard comune di realizzazione per tutti i popoli e tutte le nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo della società, tenendo costantemente presente la presente Dichiarazione, si sforzi con l’insegnamento e l’educazione di promuovere il rispetto di questi diritti e libertà e con misure progressive, nazionali e internazionali, di assicurarne il riconoscimento e l’osservanza universali ed effettivi, sia tra i popoli degli stessi Stati membri sia tra i popoli dei territori sotto la loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzioni di sorta, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o altra condizione.
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per esempio di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altra condizione. Inoltre, nessuna distinzione sarà fatta sulla base dello status politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio di cui una persona è cittadina, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, fiduciario, non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni persona ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessuno può essere tenuto in schiavitù o in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite in tutte le loro forme.

Articolo 5

Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha il diritto di essere riconosciuto ovunque come persona davanti alla legge.

Articolo 7

Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un’uguale protezione della legge. Tutti hanno diritto a un’uguale protezione contro qualsiasi discriminazione in violazione della presente Dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione..

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo da parte dei tribunali nazionali competenti contro gli atti che violano i diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in piena uguaglianza, a un’equa e pubblica udienza da parte di un tribunale indipendente e imparziale, per la determinazione dei suoi diritti e doveri e di qualsiasi accusa penale a suo carico.

Articolo 11

  1. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge, in un processo pubblico nel quale abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
  2. Nessuno può essere ritenuto colpevole di un reato a causa di un atto o di un’omissione che non costituiva reato, secondo il diritto nazionale o internazionale, al momento in cui è stato commesso. Né potrà essere inflitta una pena più severa di quella applicabile al momento in cui l’atto criminale è stato commesso.

Articolo 12

Nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né ad attacchi al suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 13

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
  2. Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

  1. Di fronte alle persecuzioni, ogni persona ha il diritto di cercare e godere di asilo in altri Paesi.
  2. Questo diritto non può essere invocato nel caso di procedimenti giudiziari realmente basati su un crimine ordinario o su atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

  1. Ogni individuo ha diritto a una nazionalità.
  2. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazionalità, né del diritto di cambiarla.

Articolo 16

  1. Fin dall’età della pubertà, uomini e donne, senza alcuna restrizione di razza, nazionalità o religione, hanno il diritto di sposarsi e fondare una famiglia. Hanno pari diritti in relazione al matrimonio, durante il matrimonio e al suo scioglimento.
  2. Il matrimonio può essere contratto solo con il libero e pieno consenso degli sposi.
  3. La famiglia è l’unità naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

  1. Ogni individuo, da solo o in comunità con altri, ha il diritto di possedere beni.
  2. Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo e la libertà, da solo o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nella pratica, nel culto e nell’osservanza.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e indipendentemente dalle frontiere.

Articolo 20

  1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica.
  2. Nessuno può essere obbligato a far parte di un’associazione.

Articolo 21

  1. Ogni individuo ha il diritto di partecipare al governo del proprio Paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti.
  2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza al servizio pubblico del proprio Paese.
  3. La volontà del popolo è il fondamento dell’autorità di governo; tale volontà si esprime in elezioni periodiche e genuine, a suffragio universale ed eguale, che si svolgono a voto segreto o con procedure di voto libere equivalenti.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale e alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in conformità all’organizzazione e alle risorse di ciascuno Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e alla protezione contro la disoccupazione.
  2. Ogni individuo, senza alcuna discriminazione, ha diritto a una retribuzione uguale per un lavoro uguale.
  3. Ogni individuo che lavora ha diritto a una retribuzione equa e favorevole che assicuri a se stesso e alla sua famiglia un’esistenza degna della dignità umana, integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
  4. Ogni individuo ha il diritto di formare e aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, compresa una ragionevole limitazione dell’orario di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

  1. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita adeguato alla salute e al benessere proprio e della sua famiglia, che comprenda alimentazione, vestiario, alloggio, cure mediche e servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o altra mancanza di mezzi di sostentamento in circostanze indipendenti dalla sua volontà.
  2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a un aiuto e a un’assistenza speciali. Tutti i bambini, nati nel o fuori dal matrimonio, godono della stessa protezione sociale.

Articolo 26

  1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita, almeno nelle fasi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare è obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere resa generalmente disponibile; l’istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
  2. L’istruzione è finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi e deve favorire le attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno, in via prioritaria, il diritto di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli.

Articolo 27

  1. Ogni individuo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici.
  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui sia autore.

Articolo 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Articolo 29

  1. L’individuo ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
  2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite dalla legge al solo scopo di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
  3. In nessun caso tali diritti e libertà possono essere esercitati in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla di quanto contenuto nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare per qualsiasi Stato, gruppo o persona il diritto di intraprendere qualsiasi attività o compiere qualsiasi atto volto alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà qui enunciati.